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La legislazione italiana

In Italia esistono le seguenti leggi sulla tutela degli animali:
Legge 14 agosto 1991, n. 281;
Accordo del 6 febbraio 2003;
Legge 20 luglio 2004, n.189;
Legge 201 del 2010;
 
Legge 14 agosto 1991, n. 281
Si tratta della legge quadro in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. Con questa legge, l'Italia è divenuta il primo paese al mondo a riconoscere il diritto alla vita e alla tutela degli animali randagi, vietandone la soppressione se non in casi di gravi malattie, malattie incurabili o comprovata pericolosità. In altri Paesi permane ancora oggi la legge che regola la soppressione degli animali abbandonati dopo un eventuale periodo più o meno breve presso le apposite strutture sanitarie o i rifugi.

 

Accordo del 6 febbraio 2003
È un accordo fra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed è costituito da 9 articoli.  Questo accordo, siglato tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 28 febbraio 2003, definisce alcuni principi fondamentali per una maggiore relazione tra l’uomo e gli animali da compagnia. Si parla di possesso consapevole, di come evitare che siano utilizzati in modo riprovevole e di favorire lo sviluppo di una cultura di rispetto anche nell’ambito delle realtà terapeutiche innovative come la pet-therapy.
In base all’Accordo chiunque conviva con un animale d’affezione o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.

Legge 20 luglio 2004, n.189
La legge riguarda le "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate". Con questa legge vengono introdotte nuove fattispecie di reato (come il divieto di produrre e commercializzare pelli e pellicce di cane e gatto su tutto il territorio nazionale) e vengono aggiunti nuovi articoli al codice penale.

 

Legge 201 del 2010
Si tratta della ratifica italiana della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (Strasburgo, 14 agosto 1991), della quale viene data piena ed intera esecuzione. La legge ha inoltre provveduto a modificare alcuni articoli del codice penale e ha disposto l'introduzione di sanzioni specifiche per il traffico illecito di animali da compagnia e l'introduzione illecita di animali da compagnia.

 

La quasi totalità delle norme riguarda il benessere dei cosiddetti animali d'affezione, definiti come animali "tenuti, o destinati ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili e gli animali da pet therapy". Sono esclusi gli animali selvatici.
 
Il Regolamento (CE) n. 998/2003 del 26 maggio 2003 individua le seguenti specie di animali domestici:

 

  •     Cani
  •     Gatti
  •     Furetti
  •     Invertebrati (escluse le api ed i crostacei)
  •     Pesci tropicali decorativi
  •     Anfibi e rettili
  •     Uccelli (esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/Cee e 92/65/Cee)
  •     Roditori e conigli domestici
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